Circolare Ministero Dellinterno557pasu00650110900279 Del 29042015 Classifica 10900279

In data 29 aprile il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare sulla revisione del certificato medico di idoneità  psichica. In particolare con la suddetta circolare il ministero dell’Interno interviene su alcune questioni che erano state sollevate all’interno dell’Amministrazione. La parte più rilevante riguarda la prescrizione prevista dal decreto legislativo n.121/2013 di trasmissione della diffida da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dopo il 4 maggio 2015, di presentazione del certificato medico di idoneità nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida stessa. Il Ministero dell’Interno precisa che “preso atto delle segnalate difficoltà incontrale dagli uffici territoriali nell'ambito della copiosa attività ricognitiva finalizzala all'individuazione, nell’ambito del territorio di competenza, dei richiamati detentori di armi ed anche al fine di scongiurare dubbi interpretativi sulla disposizione di cui all’art. 6. comma 2 del d. Igs. n. 121/2013. si osserva che tale disposizione non vincola l'Ufficio di pubblica sicurezza competente all’emanazione del provvedimento di diffida entro il termine del 4 maggio p.v... bensì i soggetti detentori, che sono, infatti, tenuti alla presentazione della prevista certificazione sanitaria nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida. Pertanto, la ricognizione medesima (e la connessa emanazione di eventuali provvedimenti di diffida alla presentazione del certificato medico) potrà continuare anche successivamente al 4 maggio p.v.. fermo restando che ciascun destinatario di tali provvedimenti dovrà presentare la richiesta certificazione sanitaria entro un mese dal ricevimento della diffida. Quanto alle modalità di comunicazione della diffida agli interessati, le SS.LL. potranno ricorrere agli strumenti ritenuti più opportuni anche in relazione al numero dei provvedimenti da notificare. In tal senso, ove non si ritenga di poter ricorrere alla raccomandata postale - per ragioni connesse ai costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere - potrà delinearsi, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la linea operativa ritenuta più adeguata, che preveda anche la collaborazione di tutte le Forze di Polizia dislocale su territorio di competenza”.

Con la stessa circolare il Ministero dell’Interno sottolinea che la “richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi di cui al menzionato art. 35 TULPS”. Ergo, deve essere presentata in bollo.

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